Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 30-quater


FINALITÀ E STRUTTURA DELL'ARCHIVIO

1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore delle assicurazioni. Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;
(Lettera così modificata dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.
(Lettera così modificata dall’art. 22, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione.
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-octies del presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, che ha aggiunto l'intero Titolo V-bis)

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