Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 30-bis


TITOLO V-BIS Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Titolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64) (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identità si intende:
a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, che ha aggiunto l'intero Titolo V-bis)

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