Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 25


CAPO IV Disposizioni in materia di sanzioni (ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ

1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo:
"Capo IV-bis
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Art. 140-bis.
Esercizio abusivo dell'attività
1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.".

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