Decreto Legislativo del 2010 numero 11 art. 1


TITOLO I Definizioni e ambito di applicazione (DEFINIZIONI)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «consumatore»: la persona fisica di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) «servizi di pagamento»: le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
c) «operazione di pagamento»: l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di compensazione e di regolamento»: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;
g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
h) «utilizzatore di servizi di pagamento» o «utilizzatore»: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’ articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;
p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento;
s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) «micro-impresa»: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa;
v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) «area unica dei pagamenti in euro»: l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;
aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

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