Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 20


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
1. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.»;
e) al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle seguenti: «al termine»;
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.».

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