Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 16


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» sono sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».

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