Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 12


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
1. All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» è sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;
b) il comma 2, così come rinumerato, è sostituito dal seguente:
«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;
c) al comma 3, così come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».

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