Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 11


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
1. L'articolo 22 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Modalità). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 11"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti