Decreto Legislativo del 2008 numero 152 art. 2


(abrogato) DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.»;
2) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: «15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.»;
b) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «sulla cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: «nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti»;
2) al comma 9, lettera a), dopo le parole: «agli operatori economici esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti: «alle SOA»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 4, lettera d), la parola: «semestralmente» è sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;
2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché»;
e) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;
f) all'articolo 36, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
g) all'articolo 37, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
h) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di gara» sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;
2) al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole: «da parte dell'Autorità» sono soppresse;
i) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole: «, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili» sono soppresse;
2) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
3) al comma 4, lettere b) e g), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;
4) al comma 4, dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;»;
5) al comma 9-bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;
6) all'inizio del comma 9-ter è inserito il seguente periodo: «Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito», le parole: «di revocare l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarare la decadenza dell'attestazione» e le parole: «a revocare alla SOA l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA»;
l) all'articolo 41:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
m) all'articolo 53:
1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 è soppresso;
2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.»;
n) all'articolo 58, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»;
o) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: «Il mancato utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo»;
p) all'articolo 75, comma 7, primo periodo, le parole «, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.» sono soppresse;
q) all'articolo 85:
1) al comma 7, dopo le parole: «le stazioni appaltanti effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»;
2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
r) all'articolo 88:
1) il comma 6 è soppresso;
2) al comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono sostituite dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.»;
s) all'articolo 91:
1) al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
t) all'articolo 92:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.»;
3) al comma 3, le parole: «ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse;
4) il comma 4 è abrogato;
5) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.»;
u) all'articolo 112:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.»;
2) al comma 5, la lettera c) è soppressa;
v) all'articolo 113:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 75, comma 7.»;
2) al comma 4, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;
z) all'articolo 117, comma 3, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
aa) all'articolo 118:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»;
2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto» sono soppresse;
3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti» sono soppresse;
4) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;
bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.»;
cc) all'articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore a 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»;
dd) all'articolo 125, comma 6, lettera b), le parole «di importo non superiore a 100.000 euro» sono soppresse;
ee) all'articolo 128:
1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.»;
2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite dalle seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono»;
3) al comma 12, dopo la parola: «CIPE,» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»;
ff) all'articolo 129, comma 3, primo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»;
gg) all'articolo 133:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.»;
4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.»;
hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;
ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo è soppresso;
ll) all'articolo 159:
1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»;
mm) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.»;
nn) all'articolo 160-bis:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.»;
oo) all'articolo 188, comma 1, le parole: «previsti nel regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;
pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;
qq) all'articolo 191, comma 1, lettera a), le parole: «di cui all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;
rr) all'articolo 192:
1) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.» e il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 5 è abrogato;
3) il comma 6 è abrogato;
ss) all'articolo 194, comma 10, le parole: «terminali di riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti: «terminali di rigassificazione»;
tt) all'articolo 203:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.»;
2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;
uu) dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, D.M. n. 145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;
vv) all'articolo 253:
1) al comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.»;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;
3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.»;
4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.»;
5) dopo il comma 26 è inserito il seguente:
«26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.»;
zz) all'articolo 256:
1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono inserite le seguenti: «, 351, 352, 353, 354 e 355»;
2) al comma 1, dopo il settimo capoverso è inserito il seguente: «- l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;»;
3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso è inserito il seguente: «- l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»;
4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:
«- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»;
5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354; 355» sono soppresse;
aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le parole: «gli organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;
bbb) all'allegato XXI, articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile per danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «una polizza di responsabilità civile professionale»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di cinque milioni di euro».]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. m), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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