Decreto Legislativo del 2008 numero 142 art. 2


MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
1. All'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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