Decreto Legislativo del 2007 numero 51 art. 6


ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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