Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 60


INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.
(Articolo modificato dall’ art. 27, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II)

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