Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 56


CAPO II (Capo così sostituito dall’ art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) Sanzioni amministrative (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.
(Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall’ art. 27, comma 1, lett. s), t), u) e v), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 56"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti