Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 29


ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI AVENTI SEDE IN PAESI AD ALTO RISCHIO

1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
(Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 29"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti