Decreto Legislativo del 2007 numero 195 art. 2


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il quarto comma dell'articolo 2428 del codice civile è abrogato.
2. Le disposizioni degli articoli 154-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 9, del presente decreto, e 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
3. In sede di prima attuazione, la Consob emana i provvedimenti previsti dal presente decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Fino all'attuazione dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalità di diffusione delle informazioni regolamentate.

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