Decreto Legislativo del 2007 numero 169 art. 6


MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO V, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole «anche in relazione alla graduazione del credito,» sono soppresse;
b) il settimo comma è abrogato.
2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.».
3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole «con decreto», sono aggiunte le seguenti: «succintamente motivato»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».
5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».
6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole «e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito» sono sostituite dalle seguenti «e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo».
7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.».

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