Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 9


MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO IV, DEL TUF
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prestazione di servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
b) al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
c) all'alinea del comma 2, la parola: «riguardanti» è sostituita dalle seguenti: «, nonchè imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,».
2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.»;
b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonchè ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:»;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.».
3. Al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze».
4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ciascuna per le materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «relativi ai servizi» sono inserite le seguenti: «e alle attività».
5. All'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «L'esercizio dei servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento»;
b) al comma 5, dopo le parole: «dall'esercizio dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività».

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