Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 8


MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO III, DEL TUF
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»;
b) alla lettera e) del comma 2, le parole: «i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di consulenza in materia di investimenti»;
c) dopo la lettera e) del comma 2, è aggiunta la seguente:
«e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.».
2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti».
3. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o al capo II del presente titolo».

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