Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 7


INSERIMENTO DEL CAPO IV-BIS DEL TITOLO II DELLA PARTE II DEL TUF
1. Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Capo IV-bis Tutela degli investitori Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). - 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.
Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). - 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

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