Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 4


MODIFICHE ALLA PARTE II, TITOLO II, CAPO II, DEL TUF
1. Alla rubrica del capo II del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Svolgimento dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attivita».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.».
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «servizi di investimento e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi»;
b) al comma 1, la parola: «tecniche» è soppressa;
c) al comma 4, dopo le parole: «non si applicano ai servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita»;
d) al comma 4, le parole: «nè al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)» sono soppresse;
e) al comma 5, dopo le parole: «prestazione dei servizi» sono inserite le seguenti: «e attivita».
4. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di investimento» sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.».
5. L'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.».
6. Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)».

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