Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 17


MODIFICHE ALLA PARTE VI DEL TUF
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonchè attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge.»;
b) al comma 12, le parole: «comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettera b), 2 e 2-bis».
2. All'articolo 205 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici».

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