Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 16


MODIFICHE ALLA PARTE V DEL TUF
1. All'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «svolge servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari o servizi» sono inserite le seguenti: «o attività»;
c) al comma 3, dopo le parole: «svolga servizi» sono inserite le seguenti «o attivita».
2. All'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di investimento su base individuale» sono soppresse.
3. All'articolo 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «nell'esercizio di servizi» sono inserite le seguenti: «o attività».
4. Al comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 21 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti «o delle attivita».
5. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti di società o enti» è inserita la seguente: «abilitati»;
b) al comma 1, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, come aumentata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente: «da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31.»;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;»;
d) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «dagli articoli 68, 69, 70,» è inserita la seguente: «70-bis»;
e) alla lettera d-bis) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quelle emanate in base ad esse;»;
f) al comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.».
6) All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli addebiti agli interessati» sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,»;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti»;
c) al comma 4, le parole: «sede la società o l'ente cui appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio».

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