Decreto Legislativo del 2007 numero 164 art. 14


MODIFICHE ALLA PARTE III, TITOLO II, DEL TUF
1. All'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione»;
b) al comma 4, le parole: «e professionalità» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalità e indipendenza»;
c) al comma 10, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «le modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,».
3. Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonchè eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.».

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