Decreto Legislativo del 2007 numero 113 art. 2


(abrogato) DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le seguenti: "o definitivo";
b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";
2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8";
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "definitiva";
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.";
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle seguenti:"gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le seguenti: "dal promotore";
3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione";
g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
h) all'articolo 36:
1) il comma 3 è soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: "Per i lavori";
i) all'articolo 37:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";
2) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti.";
3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
l) all'articolo 40:
a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.";
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento;" sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;";
c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000";
m) all'articolo 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.";
n) all'articolo 53, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo;
o) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: "per l'affidamento di lavori pubblici" sono soppresse;
p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "a servizi o forniture, ovvero";
q) all'articolo 74, comma 3, le parole: "Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente," sono soppresse;
r) all'articolo 84, comma 3, le parole: "da un dirigente della stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali";
s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II è sostituita dalla seguente: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
t) all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "di cui all'articolo 90" sono soppresse;
1.2) dopo le parole: "incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
2) al comma 2, dopo le parole: "Gli incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
3) al comma 6:
3.1) le parole: "progettazione e direzione lavori" sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
3.2) dopo le parole: "direzione dei lavori" sono inserite le seguenti: "e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
4) al comma 8 le parole: "progettazione, direzione lavori," sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,";
u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";
v) all'articolo 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.";
z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,";
aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva";
2) al comma 2, le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3,";
bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "sono tenuti a seguire" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti ad eseguire";
2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.";
cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "singolo" è soppressa;
b) dopo le parole: "edilizio assentito" sono inserite le seguenti: ", comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio,";
c) alla fine è aggiunto in fine il seguente periodo: "Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.";
dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: "dal capitolato generale" sono sostituite dalle seguenti:"dal regolamento di cui all'articolo 5";
ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente: "10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.";
ff) all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: "quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: ", se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: "le norme della parte II, titolo I" sono inserite le seguenti: "e titolo II";
gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: "si applica l'articolo 66" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'articolo 122";
hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.";
ii) all'articolo 149, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.";
ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole "dell'articolo 66." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero dall'articolo 122.";
mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: "(nelle procedure ristrette e negoziate)" sono sostituite dalle seguenti: "(nelle procedure ristrette)";
nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III è sostituita dalla seguente: "Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori";
oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si applica" sono sostituite dalle seguenti: "è applicabile altresì";
pp) dopo l'articolo 160, è inserito il seguente:
Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.";
rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.";
ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.";
2) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.";
tt) all'articolo 164, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";
uu) all'articolo 175:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonchè nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonchè l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.";
3) al comma 3 le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti: "le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1,";
vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: "articolo 2410" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2412";
zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: "definitivo" sono aggiunte le seguenti: "; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)";
aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: "sensibilmente" e la parola "sensibile:" sono soppresse;
bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: "previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.";
ddd) all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:" sono sostituite dalle seguenti: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.";
eee) all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: "In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile,";
2) al comma 12, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.";
fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: "per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile";
ggg) all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nei limiti di compatibilità con il presente codice";
2) al comma 12, dopo le parole: "mezzo esclusivo di comunicazione" sono aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici";
hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole: "88, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "88, commi 1, 2 e 3";
iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";
2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello europeo" sono inserite le seguenti: ", emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture";
lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: "norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020" sono inserite le seguenti: "come organismi di ispezione di Tipo A, nonchè, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";
mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonchè agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione."].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 217, comma 1, lettera i), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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