Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 6


ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE CURANO LA TENUTA DEI PUBBLICI REGISTRI

1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Unità di informazione finanziaria ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.
(Comma così modificato dal comma 6-quater dell’art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, inserito dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 27, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 1 dell’art. 18, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.
(Articolo così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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