Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 15


COPERTURA FINANZIARIA

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Articolo così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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