Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 10


UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

1. Le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.
2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.
(Articolo modificato dagli artt. 63, comma 6-quater, e 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 27, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, a sua volta modificato dal comma 1 dell’art. 18, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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