Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 88


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 103 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione). - Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.».

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