Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 74


INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Inventario su altri beni). - In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.».

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