Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 67


INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).».

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