Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 55


INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.».

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