Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 42


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 44 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.».

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