Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 4


CAPO II Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267)
1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.».

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