Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 36


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del comitato dei creditori».

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