Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 28


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 32 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). - Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.».

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