Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 152


DISPOSIZIONI ABROGATIVE IN MATERIA DI LIMITAZIONI PERSONALI DEL FALLITO
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole: «o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento».

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