Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 134


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 151 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria). - Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.».

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