Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 132


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 148 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Fallimento della società e dei soci). - Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 132"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti