Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 113


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 123 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «67-bis»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».

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