Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 111


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 121 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;
b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.»;
c) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 111"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti