Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 109


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 119 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».

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