Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 10


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).».

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