Decreto Legislativo del 2006 numero 40 art. 7


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 369
1. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».

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