Decreto Legislativo del 2006 numero 40 art. 14


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 388
1. L'articolo 388 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). - Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.».

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