Decreto Legislativo del 2006 numero 311 art. 6


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «progettista» è sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
b) al comma 2 la parola: «progettista» è sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «conformità delle opere» sono inserite le seguenti: «e dell'attestato di qualificazione energetica»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.»;
e) al comma 8 la parola: «compratore» è sostituita dalla seguente: «acquirente».

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