Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 49


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 160 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

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