Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 46


INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. Dopo l'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«Art. 158-bis. - 1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria.
Art. 158-ter. - 1. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito.
3. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
Art. 158-quater. - 1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
2. Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
3. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.
Art. 158-quinquies. - 1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che il fatto è stato commesso dall'autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.
Art. 158-sexies. - 1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.
4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertà personale.
5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non è revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche d'ufficio, quando è revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta l'apertura del procedimento disciplinare.
7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
8. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonchè al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto.
9. In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.
Art. 158-septies. - 1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.
Art. 158-octies. - 1. Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
2. La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltà di depositare memorie almeno due giorni prima.
4. Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato.
5. L'organo che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.
Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili.
2. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina.
3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti.
4. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.
Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile.
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.
Art. 158-undecies. - 1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio;
f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio.
3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.».

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