Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 34


INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. Dopo l'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:
«Art. 149-bis. - 1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3.
2. La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione.
4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare.
Art. 149-ter. - 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti già in carica.
2. Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.».

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