Decreto Legislativo del 2006 numero 166 art. 5


COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di appello;
(Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 50 dell’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
(Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 50 dell’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
e) nove notai che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.
(Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 50 dell’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni.
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 50 dell’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
4. [La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni].
(Comma abrogato dalla lettera e) del comma 50 dell’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
(Comma così sostituito dal comma 4 dell’art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69)
6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari è disposto dall'università di appartenenza.

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