Decreto Legislativo del 2006 numero 166 art. 3


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5-TER DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

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